IL SOPRALLUOGO GIUDIZIARIO

La notizia della realizzazione di un reato (c.d. notitia criminis) è l’informazione che un fatto di reato sarebbe stato commesso da una o più persone non identificate (notizia generica) o identificate (notizia specifica); la sua  acquisizione, sia pur generica, da parte del pubblico ministero o della polizia giudiziaria, è indispensabile perché tali organi possano iniziare le indagini preliminari.

La morte di Giacinto, Pieter Paul Rubens1636-1638

La polizia giudiziaria, in specie, a differenza degli altri pubblici ufficiali , deve fare denuncia al procuratore della Repubblica dei reati perseguibili di cui abbiano avuto notizia comunque, cioè anche fuori dell’esercizio e non a causa delle loro funzioni.
Dopo aver acquisito la notizia di reato ed averla tempestivamente comunicata al pubblico ministero, fino al momento in cui quest’ultimo non abbia assunto la direzione delle indagini, compie di propria iniziativa gli atti di indagine preliminare che risultano essere necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quanto possa servire per l’applicazione della legge penale.
Il sopralluogo giudiziario, pertanto, consiste nella ispezione di luoghi e di cose al fine di rilevare tracce e altri effetti materiali che il compimento di un reato abbia in qualche modo lasciato. 
Il sopralluogo è un mezzo di ricerca della prova, che viene disposto dall’autorità giudiziaria oppure su incarico di organizzazioni governative.
Qualora il reato non abbia lasciato tracce o effetti materiali o se questi ultimi sono scomparsi, cancellati o dispersi, se frammentati, alternati o rimossi, l’autorità giudiziaria descrive lo stato attuale e, ove possibile individua e verifica lo stato preesistente, prestando attenzione nel curare l’individuazione del modo, del tempo e  delle cause delle eventuali modificazioni.
L’autorità giudiziaria può disporre tutti i rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici utili allo svolgimento delle indagini e al raggiungimento della verità in merito a reati.
Spesso, lo svolgimento di indagini, necessita della collaborazione del medico legale in veste di perito o di ausiliario della polizia giudiziaria: tale presenza è obbligatoria quando è indispensabile effettuare, ad esempio, l'esame del cadavere e dei materiali biologici in caso di omicidio, di suicidio, di incidente stradale, di infortunio sul lavoro e di altri fatti che interessano l'incolumità delle persone.
I rilievi da effettuarsi durante il sopralluogo riguardano lo stato dell‘ambiente, il cadavere e tutto ciò che è connesso con il reato.
Il primo versante su cui muove il sopralluogo è inerente alle località.
La località può essere un luogo aperto (strada pubblica, piazza, campagna, spiaggia), un ambiente chiuso (abitazione, roulotte) o un mezzo semovente (automobile, pullman, treno, aereo). La descrizione deve procedere con metodo analitico secondo l'ordine topografico, cominciando dal generale per finire al particolare, utilizzando anche piante topografiche, fotografie ecc.
Per quanto concerne l‘analisi di una località aperta, occorrerà rilevare le vie d'accesso, lo stato del terreno (solido, fangoso), le condizioni di visibilità, la temperatura e l'umidità ambientali ( per la loro influenza sui fenomeni cadaverici), la presenza di siepi, mura o palizzate, l'esistenza di corsi o di pozzi d'acqua (dove può trovarsi il cadavere o l'arma del delitto).
L‘analisi scientifica di un ambiente chiuso implica l’accertamento degli accessi, delle stanze adiacenti, porte, delle finestre, il tipo di riscaldamento (intossicazioni da monossido di carbonio), dello stato dei pavimenti e delle pareti, degli oggetti presenti, dell'ordine o del disordine, elle varie tracce, ed in particolare di quelle nei servizi igienici e nei lavandini.
Altro versante su cui muove l‘accertamento riguarda i veicoli semoventi: di essi vanno esaminate la posizione delle vittime, le tracce lasciate dai pneumatici in frenata, la perdita di olio o di carburante, i segni dovuti all'impatto dei veicoli contro paracarri, muri o alberi, i frammenti di cristallo, i resti di vernice, il disegno del battistrada,  i ciuffi di peli ed il sangue trovati sul veicolo.
Vanno sempre ricercati segni di lotta, che si possono desumere dal calpestamento del terreno, dagli arbusti spezzati, dal disordine degli ambienti; segni di scasso nelle porte e nelle finestre; segni di trascinamento del cadavere in base alle tracce sul terreno; segni di gas tossici; segni di intossicazioni o avvelenamenti; segni di proiettili su pareti, tronchi, foglie, reperti di bossoli e cartucce.
Una volta accertati i luoghi, sarà opportuno esaminare, ove rinvenuto, il cadavere.
L'esame del cadavere nella posizione in cui è stato trovato è un compito preciso del medico, non prima di aver appurato l'effettiva morte del soggetto.
Il medico legale osserverà la situazione del cadavere, riferendosi alla sua ubicazione rispetto all'ambiente ed agli oggetti che lo circondano, alla sua posizione (supina, prona, di fianco, seduta o appesa), all'atteggiamento del corpo, allo stato di integrità ovvero alla presenza di mutilazioni, presenza di legature o di bavagli.
Occorrerà poi analizzare attentamente il tipo di abbigliamento, le condizioni d'uso, la compostezza o il disordine dei vestiti, l’integrità o le lacerazioni (strappi da colluttazioni o fori da armi da taglio e da fuoco), lo stato delle chiusure e delle allacciature, la presenza degli indumenti intimi, se sono indossati oppure abbandonati, asciutti, bagnati, sporchi o macchiati.
In sede di sopralluogo sarà sufficiente osservare le lesioni esterne indicative della causa di morte e dei mezzi che l'hanno prodotta e descrivere i fenomeni cadaverici (ipostasi, raffreddamento, rigidità muscolare) che forniscono indicazioni sull'ora della morte. 
Importante è verificare se nelle mani del cadavere vi siano armi o altri oggetti di offesa o di difesa, oppure ciuffi di capelli o brandelli di vesti strappati dalla vittima all'aggressore durante la colluttazione.  La cavità orale può essere ostruita da oggetti vari o contenenti filamenti di stoffa, fibre vegetali o terriccio. 
Anche nelle unghie si possono trovare tracce di epidermide, capelli o filamenti di stoffa appartenenti all'aggressore che ne facilitano l'identificazione.
Le impronte e le macchie repertate sul cadavere vanno descritte, fotografate e prelevate per gli esami di laboratorio.
Per i cadaveri di sconosciuti occorre fare una descrizione dei connotati e dei contrassegni visibili all'ispezione esterna ed i rilievi fotografici.
Un’ importante e significativa indagine è quella relativa alle impronte, cioè quelle tracce lasciate dall'uomo, dagli animali, dai veicoli e da oggetti vari nella località ispezionata. 
Si possono trovare sul cadavere o sui suoi vestiti, sul terreno, sul pavimento, sulle pareti, sui mobili, sulle porte, ecc. Le impronte si possono formare per compressione su materiali cedevoli, come la sabbia, il fango, la neve, lo sterco; per asportazione quando si toccano oggetti polverosi, verniciati di fresco o untuosi; per apposizione quando si imbrattano oggetti o superfici con le mani bagnate di sudore o sporche di sangue.
Tra le varie impronte, occupando un ruolo particolarmente significativo quelle digitali; per ricavarle occorre esaltarle spalmando con un fine pennello una polvere chiara se il supporto è scuro (alluminio, cerussa), una polvere scura se il supporto è chiaro (grafite, ossido di rame) oppure scegliendo il colore della polvere che meglio contrasta con quello del substrato. 
Analogamente le impronte delle mani possono rivelarsi utili studiandone sia i caratteri normali (diametri, pliche palmari, lunghezza e larghezza delle dita) sia quelli patologici (amputazioni di dita o di falangi, polidattilia, ecc.).
Altro esame estremamente tecnico è quello relativo alle macchie (di sangue o di altri liquidi biologici) rinvenute sia sul luogo del delitto sia su eventuali cadaveri rinvenuti sul luogo stesso.
Le macchie di sangue, ad esempio, possono appartenere alla vittima o all'aggressore; le macchie di sperma indicano che sono stati compiuti atti sessuali; le macchie di vomito fanno sospettare un avvelenamento; le macchie di liquidi corrosivi possono indicare un suicidio con caustici; le macchie di unto, vernice, carbone, farina, ecc. possono essere legate alla professione dei protagonisti; le macchie di polvere o di fango sul cadavere o sui suoi vestiti possono indicare un trascinamento o un rotolamento.
Macchie di altri liquidi organici (feci, urine, fluido vaginale, saliva, liquido amniotico, ecc.) assumono importanza varia nei singoli casi. Le indagini di identificazione dipendono dalla quantità, tipo, stato, età della traccia e possono andare dalle più tradizionali alle più sofisticate e di recente introduzione come l'ibridazione con sonde di DNA.
A prescindere dalle indagini di identificazione generica, specifica ed individuale, le tracce ematiche, in particolare, devono essere descritte e studiate nella loro forma e nella loro distribuzione nell'ambiente ai fini della ricostruzione della dinamica del fatto. 
Così gli spruzzi a distanza con piccole gocce a punto esclamativo nella lesione di grossi vasi arteriosi, le gocce ovalari se cadute da un corpo in movimento, le gocce rotonde con margini sfrangiati se cadute da oltre un metro, le pozze su terreni impermeabili, magari a delimitare una parte del corpo indicano che l'emorragia e la morte sono avvenute in loco 
(v. G. Conso - V. Grevi, Compendio di procedura penale, Cedam)

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