Violenza sessuale di gruppo e l'aggravante verso minori

La violenza sessuale di gruppo è il reato commesso da chiunque partecipi con altre persone ad atti di violenza sessuale di cui all’art. 609 bis del codice penale.

Novella introdotta nel 1996 con la Legge 66, ciò che emerge immediatamente all’occhio è il disvalore penale rispetto alla condotta posta in essere da un singolo autore, in quanto maggiori saranno, altresì, le ripercussioni in capo alla vittima del reato stesso.

Art. 609 octies:
“La violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all'articolo 609-bis.

Chiunque commette atti di violenza sessuale di gruppo è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

La pena è aumentata se concorre taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 609-ter.

La pena è diminuita per il partecipante la cui opera abbia avuto minima importanza nella preparazione o nella esecuzione del reato. La pena è altresì diminuita per chi sia stato determinato a commettere il reato quando concorrono le condizioni stabilite dai numeri 3) e 4) del primo comma e dal terzo comma dell'articolo 112”.

                          *** *** ***

La Corte di Cassazione ha affermato che  “per configurare il reato di violenza sessuale di gruppo non è necessario che tutti i componenti del gruppo compiano o assistano al compimento degli atti di violenza sessuale, essendo sufficiente la loro presenza nel luogo e nel momento in cui detti atti sono compiuti, anche da uno solo dei compartecipi”

(Cass. Pen., sez. II, 8 settembre 2008, n. 34830).

Fondamentali, in tema di violenza sessuale di gruppo, risultano poi essere le circostanze aggravanti di cui all’art. 609 ter ai sensi del quale

“La pena è della reclusione da sei a dodici anni se i fatti di cui all'articolo 609 bis sono commessi:

1) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici;

2) con l'uso di armi o di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa;

3) da persona travisata o che simuli la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio;

4) su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale;

5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni sedici della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore.

5 bis) all’interno o nelle immediate vicinanze di istituto d’istruzione o di formazione frequentato dalla persona offesa;

5-ter) nei confronti di donna in stato di gravidanza;

5-quater) nei confronti di persona della quale il colpevole sia il coniuge, anche separato o divorziato, ovvero colui che alla stessa persona è o è stato legato da relazione affettiva, anche senza convivenza ;

5-quinquies) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attività;

5-sexies) se il reato è commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave

La pena è della reclusione da sette a quattordici anni se il fatto è commesso nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci”.

Soffermandoci, in tale sede, alla prima ipotesi aggravante contemplata dalla disposizione in esame, risulterà fondamentale riferirsi alle carte del Protocollo di Venezia del 2007, ossia a quell’importante documento all’interno del quale sono illustrate le linee guida cui tecnici, esperti e periti devono attenersi nell’affrontare nonché valutare i casi di abuso sessuale collettivo su minori.

Il 23 settembre 2007, al termine del simposio interdisciplinare in tema di diagnosi forense di abusi sessuali collettivi (tenuto a Venezia presso l'Isola di San Servolo dal 21 al 23 settembre) nasce il "Protocollo di Venezia".

A conclusione dell’incontro di esperti tenutosi a San Servolo (Venezia) nei giorni 21-23 settembre 2007 organizzato dalla Fondazione Guglielmo Gulotta, dall’Università degli Studi di Padova e dall’Università degli Studi di Torino , si é proceduto, con l’apporto interdisciplinare di avvocati, psicologi, psichiatri, neuropsichiatri infantili, criminologi e responsabili di Servizi, alla stesura del Protocollo di Venezia in tema di diagnosi forense di abusi sessuali collettivi.

PROTOCOLLO DI VENEZIA

Il seguente protocollo, nel far propri i principi della Carta di Noto, delinea e specifica, alla luce delle attuali conoscenze scientifiche, le linee guida alle quali gli esperti dovrebbero attenersi nell’affrontare casi di abuso sessuale collettivo su minori.

Fa parte integrante del Protocollo l’allegata guida metodologica che andrà nel tempo aggiornata sulla base dell’evoluzione delle conoscenze in materia.

1. Gli abusi sessuali collettivi consistono in atti di carattere sessuale rivolti a gruppi di minori che si assumono posti in essere da uno o più soggetti. Per le loro caratteristiche richiedono un preliminare e ineludibile intervento conoscitivo del contesto in cui si assume abbiano avuto origine.

2. Gli esperti che accettano gli incarichi di indagine psicosociale in materia di abuso sessuale collettivo, tanto se scelti in ambito pubblico quanto se scelti in ambito privato,

devono essere professionisti specificamente formati in ambito psicogiuridico, essere in possesso di titoli specialistici e di comprovata competenza in ambito professionale e/o in ambito di ricerca scientifica.

Non devono trovarsi in conflitto di interesse (per esempio: quando la struttura in cui l’esperto opera ha o potrebbe avere in carico il minore per la psicoterapia). Essi sono tenuti a dimostrare il loro costante aggiornamento professionale ed a tenere conto di ogni avanzamento metodologico e culturale della psicologia giuridica, sociale e interpersonale, della psicologia cognitiva, della psicologia e psicopatologia dello sviluppo e delle neuroscienze. Considerata la complessità della materia, l’esperto nominato nell’ambito di un procedimento penale deve segnalare l’opportunità al magistrato di svolgere l’incarico in forma collegiale.

3. L’esperto è tenuto a valutare gli eventuali segni di disagio e/o sintomi di disturbi comportamentali ed emotivi (presenti sia al momento dei presunti abusi, sia nel momento dell’indagine) alla luce delle evidenze cliniche, collocandoli all’interno delle fasi di sviluppo dei minori e delle varie vicende familiari e ambientali in cui essi si trovano coinvolti.

4. I difensori delle parti e gli esperti dovranno attenersi e richiamarsi ai principi della Convenzione di Strasburgo per cui l’intervento ed il trattamento del minore da parte del sistema giudiziario non deve essere manifestamente contrario agli interessi superiori del minore, con particolare riguardo alle conseguenze sulla sua salute psicofisica dell’espletamento e del protrarsi delle audizioni del minore stesso.

5. Considerato che l’organizzazione e il funzionamento psicologico del minore sono in continua evoluzione e che, alla luce anche delle attuali conferme scientifiche, il minore risulta molto vulnerabile ad influenze esterne, occorre che l’indagine sia svolta in modo coerente ed adeguato all’attualità del suo sviluppo, riducendo al minimo le occasioni di ascolto, nel rispetto dei diritti delle parti coinvolte nel procedimento.

6. La scelta degli strumenti usati dall’esperto nella valutazione della idoneità a testimoniare deve essere motivata sulla base di precisi riferimenti alla letteratura scientifica che ne dimostrino la validità nel caso

.specifico, attraverso un approccio basato sui risultati delle ricerche empiriche scientificamente validati (“evidence based”).

7. In tutte le fasi del procedimento penale deve essere scrupolosamente tutelato e garantito il diritto dei minori al rispetto della loro dignità e riservatezza, in conformità ai principi della Convenzione di New York. In particolare, devono essere assunte tutte le cautele affinché non vengano diffuse dai media notizie e immagini riguardanti i minori e i loro familiari, o altre informazioni che possano contribuire, anche indirettamente, alla loro identificazione, coerentemente con quanto stabilito dalla Carta di Treviso.

8. Fatta eccezione per le situazioni di rilevante gravità psicopatologica dei minori, è consigliato l’avvio di un percorso terapeutico solo dopo l’acquisizione della testimonianza in sede di incidente probatorio. In ogni caso, l’attività clinica, nelle fasi precedenti all’acquisizione della prova testimoniale, deve esulare dalla raccolta delle dichiarazioni dei minori relative al presunto abuso sessuale.

9. Gli esperti che svolgono il ruolo di periti, consulenti tecnici di tutte le parti processuali, ausiliari di polizia giudiziaria e i professionisti che, comunque, intervengano sul caso, non possono esprimersi sull’accertamento di nessi causali, di correlazioni e/o della cosiddetta compatibilità fra condizioni psicologiche dei minori e accadimento dei presunti abusi. In nessun caso, comunque, devono pronunciarsi in merito all’accertamento dei fatti oggetto di denuncia.

10. A partire dall’avvio delle indagini l’esperto, chiamato a svolgere un qualsiasi ruolo di cui al punto precedente, non deve utilizzare modalità di induzione della narrazione che possano alterare la capacità di ricordare e di valutare i fatti da parte del minore. Tutti i colloqui devono essere videoregistrati e con i verbali di sommarie informazioni devono essere disponibili anche le trascrizioni integrali di tali colloqui.

11. E’ altresì necessario, proprio perché sono coinvolti più minori, che l’esperto ricostruisca la genesi del primo sospetto e le eventuali reciproche influenze nelle dichiarazioni, le modalità ed entità di diffusione della notizia dei presunti abusi e le

caratteristiche comunicative del contesto.

12. L’intero materiale videoregistrato, anche in contesti quotidiani e domestici relativi alle narrazioni effettuate dai minori, deve essere acquisito agli atti e fatto oggetto di approfondita analisi, al fine di stabilire i modi attraverso i quali i minori sono stati eventualmente “ascoltati” da figure adulte significative.

ALLEGATO AL PROTOCOLLO

GUIDA METODOLOGICA PER L’ASSESSMENT DI MINORI COINVOLTI IN PRESUNTI ABUSI SESSUALI COLLETTIVI

Premessa

Le presenti indicazioni individuano gli strumenti e le metodologie di intervento da utilizzare dagli esperti nella assunzione delle dichiarazioni e nella valutazione del dichiarato di minori coinvolti in presunti “abusi sessuali collettivi”, che coinvolgano più minori. Tali indicazioni rappresentano le linee essenziali da seguire per una “buona prassi”.

1. Pianificazione dell’intervista

a) Pianificare l’intervista b) Coordinamento temporale delle interviste dei diversi minori c) Chi svolge l’intervista d) Dove si svolge l’intervista (setting) e chi è presente e) Materiali utilizzati durante l’intervista f) Durata e ritmo dell’intervista g) Chiusura dell’intervista -Cosa comunicare ai genitori -Pianificazione dell’intervento successivo sul minore e sulla famiglia

2. Principi generali dell’indagine psicologica e psicosociale

a) Videoregistrazione di ogni intervento sul minore b) Stabilire la relazione con il minore c) Esame delle sue capacità cognitive e linguistiche

-Acquisizione (dai genitori) di accadimenti di vita quotidiana del minore non correlati al presunto abuso ma temporalmente contigui ai fatti in oggetto di indagine al fine di esaminare la memoria del minore

-Esame della capacità da parte del minore di discriminare il vero dal verosimile e di riconoscere l’assurdo

-Esame della capacità di ricordi autobiografici, a distanza di tempo, e misurati su eventi di complessità analoga ai fatti oggetto di indagine

-Valutazione del livello di suggestionabilità del minore

Esame del livello di sviluppo linguistico del minore

-Valutazione della percezione del tempo (continuità degli eventi / contiguità fra gli eventi) e orientamento spaziale

d) Valutazione del contesto familiare e sociale in cui si è sviluppato il racconto relativo ai presunti fatti oggetto di indagine

e) Analisi dei possibili elementi di “contagio” tra i minori

f) Analisi dei possibili elementi di “contagio” tra gli adulti

g) Ricerca degli eventuali contesti comuni in cui potrebbe essere stato possibile il “contagio”

h) Valutazione degli stili di comunicazione tra il minore e i genitori e/o gli adulti di riferimento allo scopo di cogliere l’influenza che suddetto stile comunicazionale ha avuto nella attribuzione di significato (Semantico-Emotivo) all’interno della narrazione

3. Raccolta delle dichiarazioni dei minori

a) Richiesta del racconto libero

-Richiesta della narrazione secondo una sequenza cronologica naturale degli eventi -Richiesta della narrazione secondo una sequenza alterata degli eventi

b) Domande investigative (Le domande devono essere poste secondo la sequenza che segue al fine di non compromettere il racconto del minore)

-Domande aperte -Domande specifiche -Domande chiuse -Domande “suggestive” ma mai “fuorvianti” (anche

su fatti irrilevanti al fine di valutare la suggestionabilità specifica del minore)

c) Contenuto delle domande: scelta dei temi da approfondire tra cui ineludibili:

-Analisi relative al tipo di relazione tra i minori coinvolti -Analisi delle relazioni tra i minori e gli adulti coinvolti

d) Congedo del bambino

-Dare la possibilità al minore di porre delle domande

alle quali rispondere -Tornare ad un livello di comunicazione neutra -Chiusura dell’intervista

e) Riassunto degli elementi emersi

-Riassumere gli elementi più importanti emersi

-Suggerire eventuali percorsi di sostegno psicologico, di accompagnamento processuale, sia sul minore che sulla faiglia.

Venezia, li 23 settembre 2007

Comitato promotore:

Avv. Prof. Guglielmo Gulotta avvocato, psicologo, psicoterapeuta ordinario di Psicologia Giuridica Facoltà di Psicologia Università di Torino

Prof. Giuseppe Sartori ordinario di Neuropsicologia Clinica Università di Padova psicoterapeuta

Avv. Antonio Forza avvocato

Hanno partecipato tra gli altri:

Dott.ssa Anna Balabio psicologa

Avv. Germano Bellussi avvocato, psicoterapeuta

Prof. Francesco Bruno ordinario Università di Salerno neuropsichiatria criminologo

Prof.ssa Cristina Cabras associato di Psicologia Giuridica, criminologa clinica Dipartimento di Psicologia Università di Cagliari

Dott. Giovanni Camerini neuropsichiatria infantile e psichiatra Gruppo di lavoro SINPIA in tema di abusi in età evolutiva

Avv. Domenico Carponi Schittar

Avv. Prof.ssa Antonietta Curci associato di Psicologia Generale Università di Bari

Prof.ssa Marisa D’Alessio ordinario di Psicologia dell'età evolutiva Università "La Sapienza" di Roma

Avv. Luisella de Cataldo Neuburger avvocato, Psicologo,Presidente Associazione Italiana di Psicologia Giuridica (AIPG)

Dott.ssa Rosanna Della Corte psicologa psicoterapeuta formatrice in psicologia giuridica

Dott.ssa Guendalina Di Fede psicologa Associazione Meter di Don Fortunato Di Noto

Avv. Cataldo Intrieri avvocato

Dott. ssa Moira Liberatore psicologa docente a contratto Università di Torino

Dott. Stefano Maffei ricercatore universitario in procedura penale Dipartimento di Scienze Penalistiche Università di Parma

Prof.ssa Giuliana Mazzoni PhD professor of Psychology University of Hull

Avv. Elena Negri avvocato Commissario Scientifico del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino

Prof. Filippo Petruccelli associato di Psicologia dello Sviluppo Università di Cassino

Prof.ssa Luisa Puddu associato di Psicologia Sociale Università di Firenze

Prof. Lino Rossi psicologo psicoterapeuta criminologo docente di psicologia giuridica presso la Scuola superiore Internazionale di Scienze della Formazione Università di Mestre

Dott.ssa Melania Scali psicologa psicoterapeuta responsabile del Servizio Spazio Neutro centro provinciale di Roma “G.Fregosi-Tetto Azzurro” a contratto Seconda Università di Napoli

Avv. Biancamaria Scorza avvocato

Avv. Maria Chiara Zanconi avvocato

Prof.ssa Georgia Zara associato di Psicologia Sociale Università di Torino criminologa ricercatrice presso l’Insitute of Criminology dell’Università di Cambridge

Foto di copertina ADRIAN GHENIE , Pie Fight Study 2, 2008, oil on canvas, 55 x 59 cm 

 

 

Commenti

Post popolari in questo blog

BREAK THE SILENCE

Tatuaggi, criminologia e "Mostra Tattoo - l'arte sulla pelle" - Torino, 9 novembre 2018 a 3 marzo 2019

INVESTIGATORE PRIVATO E INDAGINI DIFENSIVE: registrazioni e microspie