Ricatto sessuale, SEXtortion, violenza e molestia sessuale
Il ricatto sessuale è
lo strumento squallido e sessista di chi approfitta della propria posizione di
vantaggio, dettata dal potere, per assoggettare qualcuno al proprio piacere
fisico.
Nell’antologia
giudiziaria, spesso, a ricattare è un uomo potente il quale, approfittando del
proprio ruolo apicale e di potere, tende a richiedere prestazioni sessuali in
cambio di un favore che determina un diretto vantaggio nei confronti di chi
cede al ricatto (un nuovo posto di lavoro, un nuovo status sociale od anche
un’ulteriore progressione economica lavorativa). Ora, di fronte ad un
ricatto sessuale, ci possono essere infinite possibilità di comportamento. Ci
possono essere uomini e donne che, questo ricatto sessuale, lo cercano ripetutamente. E che quasi sperano di
trovarsi nella situazione di chi, in cambio di un favor sessuale, possa
ottenere una svolta della propria vita o della propria situazione lavorativa. In tal caso, la
coscienza e la volontà sono preordinate allo scopo, e dunque all’accettazione
del ricatto sessuale. Permane, dunque, il
senso del controllo. La scelta, la discrezionalità. Il ricatto sessuale, di
fatto, rappresenta l’esatto opposto del controllo: nel momento in cui si
rifiuta l’approccio sessuale (dal quale possa derivare un diretto vantaggio) si
evita di permettere all’altro di ottenere ciò che desidera. E dunque, l’atto
sessuale. In tal caso mutano
immediatamente le posizioni, e la vittima, che rappresenta l’oggetto del
desiderio del potente, assume una posizione di vantaggio, poiché ha scelto di
non assecondare la proposta sessuale.
A questo punto al ricattatore si aprono due strade: accettare pacificamente la “sconfitta”, oppure, abusare della propria posizione per estorcere, con violenza, un favore sessuale. Permane, in tale sede quanto detto in tema di violenza sessuale (qui), il delitto contro la libertà sessuale, la cui disciplina è stata integrata con la Legge n. 66/1996.
È opportuno sottolineare come il nostro ordinamento tenda a ricondurre tale libertà sessuale all’esclusiva disponibilità dell’individuo, esulandone ogni qual si voglia implicazione di carattere morale. Ma allora, accettare un ricatto sessuale, fa si che questo resti tale?
Occorre ragionare proprio su questo: accettare l’approccio sessuale per ottenere qualcosa in cambio fa si che l’iniziativa del proponente cessi di essere un ricatto sessuale? Diventa un incontro di volontà concordi?
In teoria la proposta sessuale può essere oggetto di una manifestazione di volontà, libera e autodeterminata. Non parliamo di un contratto vero e proprio, ovviamente, né, tantomeno, di un negozio giuridico, in quanto sia il negozio giuridico che il contratto devono avere una causa ed un oggetto che rispettino determinati parametri, sanciti dal codice civile.
Tuttavia, la vita e le situazioni sentimentali nascono e si sviluppano in base all’incontro di volontà concordi, in maniera semplice e lontana dalle implicazioni giuridiche! E fin qui, nulla quaestio.
Quando un individuo costringe altri a subire un atto sessuale, attraverso la violenza o la minaccia (o abusando del proprio status sociale o professionale) allora si pone in essere un comportamento illecito e gravissimo. Si annulla la libertà di scelta della vittima la quale non rientra più nella sua disponibilità. In pratica di fronte ad un ricatto sessuale, è possibile configurarsi diverse ipotesi:
A questo punto al ricattatore si aprono due strade: accettare pacificamente la “sconfitta”, oppure, abusare della propria posizione per estorcere, con violenza, un favore sessuale. Permane, in tale sede quanto detto in tema di violenza sessuale (qui), il delitto contro la libertà sessuale, la cui disciplina è stata integrata con la Legge n. 66/1996.
È opportuno sottolineare come il nostro ordinamento tenda a ricondurre tale libertà sessuale all’esclusiva disponibilità dell’individuo, esulandone ogni qual si voglia implicazione di carattere morale. Ma allora, accettare un ricatto sessuale, fa si che questo resti tale?
Occorre ragionare proprio su questo: accettare l’approccio sessuale per ottenere qualcosa in cambio fa si che l’iniziativa del proponente cessi di essere un ricatto sessuale? Diventa un incontro di volontà concordi?
In teoria la proposta sessuale può essere oggetto di una manifestazione di volontà, libera e autodeterminata. Non parliamo di un contratto vero e proprio, ovviamente, né, tantomeno, di un negozio giuridico, in quanto sia il negozio giuridico che il contratto devono avere una causa ed un oggetto che rispettino determinati parametri, sanciti dal codice civile.
Tuttavia, la vita e le situazioni sentimentali nascono e si sviluppano in base all’incontro di volontà concordi, in maniera semplice e lontana dalle implicazioni giuridiche! E fin qui, nulla quaestio.
Quando un individuo costringe altri a subire un atto sessuale, attraverso la violenza o la minaccia (o abusando del proprio status sociale o professionale) allora si pone in essere un comportamento illecito e gravissimo. Si annulla la libertà di scelta della vittima la quale non rientra più nella sua disponibilità. In pratica di fronte ad un ricatto sessuale, è possibile configurarsi diverse ipotesi:
- la proposta sessuale viene accettata
- la proposta sessuale viene respinta, ma ad essa segue un atto di violenza
- la proposta sessuale viene respinta
Nel
primo caso dovrebbe cessare la natura stessa del ricatto, in linea con la
libertà di disporre dei propri diritti sessuali (e, soprattutto in linea con il
fatto che, ad ottenere un vantaggio, sono entrambe le parti);
Nel
secondo caso vi è una vera e propria ipotesi di delitto contro la libertà sessuale, in conseguenza del quale il
consenso della vittima, assente, viene neutralizzato dalla violenza.
Nel
terzo caso, occorre valutare l’ipotesi del tentativo
di violenza sessuale (o, quanto meno, di molestia sessuale)
A fare
chiarezza, in tal senso, con la Sentenza del 15 febbraio 2017, n. 7154 interviene la Suprema Corte di Cassazione -
Sezione Terza Penale, ove ha cercato di definire gli ambigui confini tra
tentativo e consumazione nel reato di violenza sessuale.
Nel caso in cui gli atti idonei diretti
in modo non equivoco a porre in essere un abuso sessuale non si siano
estrinsecati in un contatto corporeo, ma il contatto sia stato superficiale o
fugace e non abbia attinto una zona erogena o considerata tale dal reo per la
reazione della vittima o per altri fattori indipendenti dalla volontà
dell’agente, si configura il tentativo
del reato di violenza sessuale.
Inoltre, Secondo la giurisprudenza
della Corte la molestia
sessuale, che è una forma particolare di molestia prevista e punita
dall’articolo 660 cod. pen., prescinde da contatti
fisici a sfondo sessuale e si estrinseca o con petulanti corteggiamenti
non graditi o con altrettante petulanti telefonate o con espressioni volgari
nelle quali lo sfondo sessuale costituisce un motivo e non un momento della
condotta.
Essa coincide con tutte quelle
condotte, sessualmente connotate, diverse dall’abuso sessuale, che vanno oltre il semplice complimento
o la mera proposta di instaurazione di un rapporto interpersonale.
Se dalle espressioni verbali a sfondo sessuale
si passa ai toccamenti a sfondo sessuale si realizza il delitto di abuso
sessuale consumato o tentato a seconda della natura del toccamento e delle
circostanze del caso.
Nella nozione di atti sessuali, poi,
debbono farsi rientrare tutti quelli che siano idonei a compromettere la libera
determinazione della sessualità della persona e ad invadere la sua sfera
sessuale (in questa facendo rientrare anche le zone erogene) con modalità
connotate dalla costrizione (violenza, minaccia o abuso di autorità), sostituzione
ingannevole di persona, ovvero abuso di inferiorità fisica o psichica.
Tra gli atti idonei ad integrare il
delitto di cui all’art. 609 bis c.p. vanno ricompresi anche quelli insidiosi e rapidi, purché ovviamente
riguardino zone erogene su persona non consenziente- come ad es. palpamenti,
sfregamenti, baci (Sez.3,n.42871del 26/09/2013, Rv.256915); la nozione di
violenza nel delitto di violenza sessuale non è limitata alla esplicazione di
energia fisica direttamente posta in essere verso la persona offesa, ma
comprende qualsiasi atto o fatto cui consegua la limitazione della libertà del
soggetto passivo, così costretto a subire atti sessuali contro la propria
volontà (Sez.3, n.6643 del 12/01/2010, Rv.246186); ai fini della
configurabilità del reato di cui all’art. 609 bis cod. pen., violenza sessuale,
non è, dunque, necessaria una violenza che ponga il soggetto passivo
nell’impossibilità di opporre una resistenza, essendo sufficiente che l’azione
si compia in modo insidiosamente rapido, tanto da superare la volontà contraria
del soggetto passivo (Sez. 3, n. 6340 del 01/02/2006,Rv.233315).
Il tentativo del reato di violenza
sessuale è configurabile non solo nel caso in cui gli atti idonei diretti in
modo non equivoco a porre in essere un abuso sessuale non si siano estrinsecati
in un contatto corporeo, ma anche quando il contatto sia stato superficiale o
fugace e non abbia attinto una zona erogena o considerata tale dal reo per la
reazione della vittima o per altri fattori indipendenti dalla volontà dell’agente,
mentre per la consumazione del reato è sufficiente che il colpevole raggiunga
le parti intime della persona offesa (zone genitali o comunque erogene),
essendo indifferente che il contatto corporeo sia di breve durata, che la
vittima sia riuscita a sottrarsi all’azione dell’aggressore o che quest’ultimo
consegua la soddisfazione erotica. (Sez. 3, n. 4674 del 22/10/2014, dep.
02/02/2015, Rv. 262472); ed ancora si è affermato che è configurabile il
tentativo del reato, previsto dall’art. 609 bis cod. pen., in tutte le ipotesi
in cui la condotta violenta o minacciosa non abbia determinato una immediata e
concreta intrusione nella sfera sessuale della vittima, poiché l’agente non ha
raggiunto le zone intime (genitali o erogene) della vittima ovvero non ha
provocato un contatto di quest’ultima con le proprie parti intime (Sez.3,
n.17414 del 18/02/2016, Rv. 266900).
Tuttavia,
è bene precisare che attualmente per ricatto sessuale ci si riferisce alle
ipotesi di SEXtortion,
ossia di estorsione sessuale.
Si
tratta di un fenomeno molto diffuso, perpetrato ai danni dei navigatori della
rete che, con pretesti e inganni, inviano propri filmati o immagini private che
li ritraggono in atteggiamenti di intimità.
Ed
ecco pronta la minaccia di diffondere in rete le immagini reperite
ingannevolmente, salvo il pagamento di un corrispettivo.
È
possibile dunque parlare di evoluzione tecnologica del concetto di estorsione,
ossia di quel delitto per il quale “Chiunque, mediante violenza o minaccia,
costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri
un ingiusto profitto con altrui danno” (art. 629 cod. pen.).
Spesso
le vittime di tale estorsione sessuale accettano di pagare il corrispettivo
richiesto per vergogna o per evitare la gogna pubblica, se così si può dire.
Il
problema riguarda soprattutto gli adolescenti (che rappresentano qui le vittime
maggiormente coinvolte) i quali, spesso in preda ad una vulnerabilità
comportamentale, potrebbero riverberare le proprie fragilità in condotte
autodistruttive e suicidi tentati o consumati.
Gli
autori di queste truffe iniziano a chattare con numerosi utenti in siti
specializzati per gli incontri on-line.
Una
volta che hanno costruito una buona relazione e hanno acquisito informazioni,
invitano le vittime a coinvolgersi in attività sessuali online che vengono a
loro insaputa videoregistrate.
Successivamente
i truffatori minacciano le vittime, nell’ipotesi che non versino una certa
quantità di denaro, di diffondere i video compromettenti a tutti i loro
contatti online.
È
opportuno, dunque, educare
adolescenti (ma non solo) alla consapevolezza dei rischi presenti sulla rete,
ai pericoli concreti relativi alla
possibilità di incontrare persone violente e pericolose e dunque, esortare
chiunque ad evitare il dialogo (seppur virtuale) con sconosciuti.
È
indispensabile monitorare costantemente l’attività dei ragazzi adolescenti ed
analizzare attentamente il loro atteggiamento (senza paura di un giudizio
eccessivamente severo, in quanto si tratta di tutelare la salute psicofisica
dei propri ragazzi).
Importanti, in tal senso, i
sistemi di tutela indicati sul sito del ministero della Giustizia (qui) ove
si precisano i termini di questo raggiro perpetrato ai danni di utenti internet
ai quali, con l’illusione di un flirt o una storia sentimentale, sono estorte
immagini erotiche usate poi come strumento di ricatto.
Letture
web interessanti:
- Polizia di Stato, La Polizia in aiuto delle donne vittime di violenze (qui)
- Foto tratta dal sito della www.gazzettadellavaldagri.it sul quale consiglio la lettura dell’articolo di Giovanni D’agata, dal titolo “Sextortion. Estorsioni sessuali online. L’allerta del Commissariato di PS On Line della Polizia Postale” del 29.09.20
- "Bacio non gradito evitato: è tentata violenza sessuale”(qui)
- in copertina, dipinto di Giulia Tomasselli, articolo dal titolo “I disegni del Venturi per dire no alla violenza sulle donne” su Il resto del Carlino, articolo di Valentina Reggiani, pubblicato il 22 novembre 2014 (qui)
Commenti
Posta un commento
Attenzione
Questo blog non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità.
Non può pertanto considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della legge n° 62 del 7.03.2001.
L’autore del blog non è responsabile del contenuto dei commenti ai post, nè del contenuto dei siti linkati.
Alcuni testi o immagini inseriti in questo blog sono tratti da internet e, pertanto, considerati di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore, vogliate comunicarlo via email.
Saranno immediatamente rimossi.