MINORI AUTORI DI REATO E MINORI VITTIME DI REATO

I minori sono soggetti particolarmente tutelati dall’ordinamento italiano ed internazionale in quanto su di essi e sulla loro educazione e formazione dipende il futuro della società. La tutela legislativa è sensibilmente attenta ai casi in cui i minori sono vittime di reato, abusati fisicamente o corrotti psicologicamente da parte di un adulto. Ultimamente un’ampia parte della tutela è rivolta, altresì, ai casi di bullismo (e da ultimo, di cyber bullismo) perpetrato nei confronti di minori da parte di altri minori. E di qui la duplice natura dei soggetti tutelati dall’ordinamento: il minore vittima di reato ed il minore autore di reato. Idealmente (e semplicisticamente) sembrerebbe che i primi siano i buoni ed i secondi i cattivi. Ma in realtà, se ci si sofferma a ragionare bene, spesso tanto i minori sottoposti ad abusi o reati, quanto i minori autori di reato rappresentano le vittime di un mondo governato (male) da adulti. Entrambi sono vittime. Degli adulti. Perché se da un lato il bambino abusato da un adulto è la sua vittima, dall’altro un minorenne che si rende autore di reati, sia nei confronti di coetanei o comunque di bambini, sia nei confronti di adulti, è egli stesso vittima del mondo adulto. Un mondo di adulti che non sempre è attento e pronto ad educarlo adeguatamente, a rispettare la sua identità di bambino e, soprattutto, che non è stato in grado di intervenire nel modo giusto per reprimere, ad esempio, quell’indole aggressiva e di disagio che a volte coinvolge la mente e la personalità di alcuni minori. Parlando di minore autore di reato, fondamentale per il nostro sistema di giustizia minorile, è il concetto di imputabilità. per muovere accuse rilevanti penalmente nei confronti di minorenni è necessaria, infatti, che gli stessi siano imputabili: affinché questi possano essere processati penalmente e puniti per un delitto, occorre infatti una valutazione della loro idonea capacità. Si va oltre il concetto di capacità processuale, poiché si deve individuare ancora la capacità di intendere e di volere. La capacità inerente la possibilità di autodeterminarsi e comprende il significato pieno ed attuale della propria condotta, delle proprie azioni. Fatta questa premessa, è fondamentale ribadire anche in questa sede che i minori di anni 14 sono reputati dall’ordinamento italiano assolutamente non imputabili. L’art. 97 del codice penale stabilisce che il minore infra quattordicenne non è mai imputabile. Tuttavia, l’’art. 98 del codice penale stabilisce che "è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto 14 anni ma non ancora i 18, se aveva capacità di intendere e di volere".  È questo uno dei casi in cui il giudice affida ad un tecnico esterno, psicologo o medico psichiatra forense, l’importante onere di stabilire se il minore era, al momento della commissione del fatto, capace di intendere o meno; giudizio, dal quale dipenderò, dunque, la sua imputabilità e dunque la sua capacità processuale. Il sistema giudiziario minorile sorge con l’istituzione del Tribunale per i Minorenni quale risposta all’esigenza di determinare un organo qualificato e specializzato alla tutela di un’utenza particolare, il cui carattere evolutivo ne costituisce l’essenza. Con il R.D.L. 20 luglio 1934, n. 1404, “Istituzione e funzionamento del Tribunale per i minorenni” vengono fondati i Tribunali per i minorenni e i Centri di rieducazione per i minorenni.  In Italia il Tribunale per i Minorenni nacque nel 1935 con competenza quasi esclusivamente penale: l’attenzione sul minore era sottesa alla sua devianza e, dunque, sotto l’aspetto patologico, piuttosto che in relazione alla formazione della sua personalità ed alla sua evoluzione formativa e caratteriale.
"La Corte Costituzionale ha  successivamente sottolineato l’importanza del Tribunale per i Minorenni con la sentenza 222 del 1983 che ha affermato come la tutela dei minori sia un interesse garantito dalla Costituzione e che il TM stesso vada incluso tra gli istituti che la Repubblica deve favorire e sviluppare, adempiendo al dovere costituzionale di protezione della gioventù. Successivamente, con il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, vengono trasferite ai Servizi Sociali degli Enti locali le funzioni relative all’esecuzione dei provvedimenti in materia civile e amministrativa emanati dal Tribunale per i Minorenni. In ambito penale, il TM è l’organo competente a decidere sulla responsabilità penale di un minorenne
In sintesi: il Tribunale per i Minorenni è competente per i reati commessi dai minori degli anni diciotto;  insieme al Magistrato di sorveglianza per i minorenni esercita le proprie competenze fino al compimento del 25° anno di età del ragazzo (che ha commesso il reato da minorenne); è un organo collegiale specializzato, in quanto composto da quattro giudici: due togati e due onorari, scelti tra i cultori delle scienze umane: biologia, psichiatria, antropologia criminale, pedagogia, psicologia". (quest'ultima sintesi è tratta dal sito del Ministero della Giustizia,qui)  
In copertina, Gustav Klimt, 1905, da Le tre età della vita

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