Madri assassine: ratio e furor nei casi di figlicidio
È
difficile pensare che una madre sana e apparentemente normale possa giungere a
commettere, forse, il peggiore dei comportamenti criminali: l’uccisione dei
propri figli. Allo stesso tempo, però, è sicuramente improbabile tendere a
giustificare tali delitti tramite un’indecifrabile instillazione di un
ipotetico seme della follia nella mente delle mamme. Di una madre si pensa
sempre possa offrire la propria vita per salvare quella dei propri figli. Ma la
stessa madre può giungere a desiderarne la morte, eliminandoli, quasi fossero
degli ostacoli? Viene logico domandarsi quali siano le tappe dello sviluppo di
una personalità che possono portare a commettere un gesto così incomprensibile.
Esiste sicuramente l’estensione patologica, ma esiste, altresì, l’incapacità di
contenere alcune emozioni negative, così forti, che possono indurre una persona
a commettere del male, per colpire altri. Il figlio diventa un c.d. tramite
punitivo attraverso il quale si vuole colpire qualcun altro. Il proprio
compagno/marito, ad esempio. Un padre. Bene e male, infatti, possono convivere
nella mente di alcune persone arrivando a governarne le scelte in maniera non
sempre equilibrata. Non si parla, qui, di forze superiori benevole o malevoli.
Si parla del reale sentire di un soggetto, delle sue capacità di percepire il
bene ed il male. È un tema estremamente delicato - quello delle madri assassine
– che unito all’incertezza e alla mancanza di conoscenza dei fatti, impone di
parlarne con la doverosa cautela. In questa sede sarà possibile attingere ai
fatti di cronaca quali strumenti di riflessione e punti di partenza per
analizzare, dal punto di vista criminologico, quanto delineato dalla dottrina e
dalla letteratura criminale. Importante è poi la delimitazione tra diritto e
criminologia. Per il diritto (per la
legge, dunque) si distingue tra infanticidio in condizioni di abbandono (di cui
all’art. 578 del codice penale) e tra omicidio (con l’aggravante specifica se
trattasi del proprio figlio, ai sensi dell’art. 575 del codice penale). Come
detto, in materia di infanticidio, è prevista la circostanza delle “condizioni
di abbandono” spesso di difficile individuazione. La criminologia distingue tra
neonaticidio, infanticidio e figlicidio.
- Neoanticidio => uccisione del figlio nelle 24 ore dal parto
- Infanticidio => uccisione del figlio entro il primo anno di età;
- Figlicidio => uccisione del figlio dal primo anno di vita in poi.
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