MALTRATTAMENTI CONTRO FAMILIARI E CONVIVENTI
L'art. 572 c.p. punisce chiunque maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte. Tale delitto viene pacificamente qualificato come un reato abituale a condotta plurima, in quanto per la sua consumazione è richiesta una reiterazione nel tempo di condotte omogenee. Nel Codice Rocco il reato viene collocato tra i delitti contro la famiglia, con alcune novità relative all’ampliamento dei soggetti passivi, tra i quali vengono annoverati (rispetto al Codice Zanardelli) anche le persone sottoposte all’autorità dell’agente o allo stesso affidate per ragioni di cura, vigilanza, educazione, ovvero per l’esercizio di una professione o di un’arte. Nell’ottobre del 2012, il Legislatore è intervenuto sull’art. 572 c.p., modificando la norma, con l’intenzione perseguire più duramente delle condotte, ...